Regolamento uso loghi CCIS

Regolamento per l'uso e la tutela dei loghi della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna.

Articolo 1 – Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la procedura di richiesta e concessione dell’uso dei loghi di proprietà della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (di seguito “CCIS”) da parte di terzi.

Articolo 2 – I loghi del CCIS sono le immagini utilizzate per rappresentare l’attività del CCIS o le attività e le iniziative da esso gestite.

Articolo 3 – I loghi cui si fa riferimento nel presente regolamento sono:
1. Tutti i loghi che rappresentano il CCIS, con o senza lettere;
2. “Passione Italia”;
3. “100% autentico!”

Articolo 4 – I loghi CCIS possono essere applicati su materiale stampato, cancelleria, media elettronici, materiale promozionale e tutti gli altri supporti promozionali o informativi, previa espressa autorizzazione d’uso da parte della CCIS, che ne è l’esclusiva proprietaria, e secondo le condizioni dettagliate negli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 5 – L’uso dei loghi può essere concesso solo ai soci CCIS in regola con il pagamento delle quote associative, previa richiesta di autorizzazione al Dipartimento Comunicazioni. Nella domanda, la persona interessata all’utilizzo dei loghi dovrà spiegare le ragioni per cui ne richiede l’utilizzo e descrivere gli obiettivi perseguiti. La richiesta deve essere inviata via email a news@italcamara-es.com con oggetto “Richiesta di utilizzo del logo CCIS”. Una volta valutata la domanda, il CCIS deciderà se concedere l’uso del logo.

Articolo 6 – Le condizioni economiche per l’utilizzo dei loghi sono le seguenti:

  • Per i soci collaboratori, l’utilizzo del logo è incluso nella quota associativa;
  • Per i soci ordinari, canale Ho.Re.Ca. e privati, l’utilizzo del logo ha un costo annuale, che verrà aggiunto alla quota associativa, variabile a seconda del mezzo utilizzato (se la quota associativa è già stata versata, il servizio verrà fatturato separatamente):
    – Materiale stampato-cancelleria: € 150;
    – Supporti elettronici: € 100;
    – Tutti i media (elettronici e cartacei) e materiali promozionali e informativi: € 400.

Articolo 7 – I loghi CCIS non possono essere alterati in alcun modo, comprese le loro proporzioni, il colore, gli elementi e altri aspetti, la loro prospettiva o aspetto bidimensionale non possono essere distorti, o non possono essere combinati con nessun altro elemento grafico o testuale. Il logo deve essere preceduto dal testo “Partner of”. L’utilizzatore del logo si impegna a non utilizzare alcun segno distintivo che possa essere foneticamente confuso con l’aspetto o il significato del logo. L’utente è tenuto a inviare al CCIS l’immagine finale del materiale su cui appare il logo CCIS prima della pubblicazione/stampa, per ottenerne l’approvazione, necessaria per il suo utilizzo.

Articolo 8 – Spetta alla CCIS, in ogni caso specifico, definire la validità della concessione secondo il presente regolamento. Per farlo, si prenderanno in considerazione la natura della richiesta, la sua durata, l’ambito di attuazione e gli obiettivi.

Articolo 9 – Si intende come uso non autorizzato l’uso improprio dei loghi CCIS, nonché qualsiasi imitazione che possa ingenerare confusione con gli stessi, in modo contrario alle disposizioni del presente Regolamento. Sarà considerato improprio anche l’uso dei loghi da parte di soci non in regola con il pagamento delle quote associative o che hanno receduto dall’associazione al CCI

Articolo 10 – Se viene accertato l’abuso, la CCIS può imporre le seguenti sanzioni, a seconda della gravità del caso:
– Avvertimento verbale;
– Ammonimento scritto;
– Presentare una denuncia.

Articolo 11 – I tribunali della città di Madrid saranno competenti per risolvere qualsiasi reclamo o controversia che possa sorgere in relazione alla validità, interpretazione o adempimento delle presenti norme.

Articolo 12 – Il presente regolamento è pubblico e accessibile a tutti gli interessati. Sarà diffuso attraverso il sito web del CCIS, tramite una campagna di mailing a tutti i soci e inviato come allegato alla documentazione dell’associazione. Le modalità di diffusione sopra indicate sono considerate valide a tutti gli effetti affinché i soggetti interessati siano a conoscenza della presente normativa.

Sponsor

Collaboratori